Art. 7.
(Accesso alle funzioni superiori).

      1. I magistrati di complemento in servizio, qualora superino il concorso ordinario per uditore giudiziario o il concorso riservato di cui all'articolo 6, possono chiedere il ricongiungimento del servizio svolto come magistrati di complemento. In tale caso l'anzianità di servizio maturata dopo l'immissione nel ruolo ordinario si somma all'anzianità maturata nel ruolo di complemento ai soli fini economici.
      2. Il servizio svolto come magistrato di complemento non può essere computato ai fini dell'effettiva assegnazione alle funzioni di magistrato di corte d'appello e di magistrato di cassazione.
      3. I magistrati che hanno chiesto il ricongiungimento di cui al comma 1 prendono posto nel ruolo ordinario di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale già immessi in ruolo.